Calcolatore IMU Completo

Tramite questa semplice applicazione potete calcolare l'IMU per qualsiasi tipologia di immobile, compresa la prima casa, gli uffici, gli immobili ad uso commerciale, i fabbricati rurali ed i terreni.

Avvertenza:
Questo è il calcolatore IMU del 2013.
Per calcolare l'IMU di quest'anno
clicca qui.

Aggiornamento Dicembre 2013 (Esenzione prima casa e Mini IMU)

Il decreto n.133 del 30/11/2013, pubblicato nella G.U. n. 281 del 30/11/2013, ha disposto con l'art. 1 l' abolizione della seconda rata IMU per il 2013, relativamente alla prima casa ed altre tipologie (immobili di cooperative edilizie, alloggi IACP, casa coniugale, abitazione del personale delle forze armate).
L'abolizione dell'IMU sulla prima casa non riguarda invece le abitazioni di categoria A/1, A/8 e A/9 (abitazioni di pregio, ville e castelli).

E' previsto inoltre un conguaglio da versare entro il 24 gennaio 2014 (la cosiddetta mini IMU) (art. 1, comma 680 L. 147/2013)  determinato nella misura del 40% della differenza tra l'IMU calcolata con l'aliquota comunale e l'IMU cacolata con l'aliquota "base" (per saperne di più leggi l' articolo pubblicato).

NOTA:
l'applicazione calcola automaticamente l'eventuale Mini IMU di gennaio, se dovuta.

Ricordiamo inoltre che la prima rata IMU era già stata abolita con il D.L. n. 102/2013.

A differenza delle altre applicazioni più specifiche, disponibili sul nostro sito, questo calcolatore IMU vi permette di calcolare l'imposta per tutti gli immobili in base alla categoria catastale di appartenenza.
Potete quindi calcolare l'IMU anche per le sole pertinenze (utile ad esempio per chi è proprietario del solo garage o della sola cantina), per un negozio o per un immobile adibito ad "uso ufficio".
Relativamente alle abitazioni, potete scegliere di volta in volta se calcolare l'IMU come "prima casa" o come "seconda casa" ed è possibile specificare periodi di possesso inferiori ai 12 mesi (ad esempio in caso di cambio di residenza durante l'anno).
La detrazione per i figli può essere agevolmente calcolata anche per situazioni complesse (convivenza, 'famiglie allargate' ecc.) e per periodi di tempo parziali (ad es: quando un figlio nasce o compie 26 anni durante l'anno).
Sono disponibili inoltre le opzioni per il calcolo dell'IMU in presenza di più titolari dell'immobile (ad esempio in caso di comproprietà o usufrutto parziale).
L'applicazione consente anche di specificare per quanto tempo l'immobile è stato dichiarato inagibile oppure se si tratta di un fabbricato di interesse storico o artistico.

CALCOLO IMU ( Imposta Municipale Propria )
(Passa il mouse sopra i nomi dei campi sulla sinistra per l'help online)
Categoria catastale dell'immobile:
Abitazione principale:
Rendita catastale non rivalutata €
Rendite catastali eventuali pertinenze €
C2 C6 C7
Aliquota IMU:
 per mille   (vuoto = aliquota base)  (cerca delibere)
Quota di possesso:
%   per    mesi
Detrazione base €
N. Titolari con diritto alla detrazione:
Numero Figli < 26 anni residenti:
Mesi per cui spetta la detrazione figli:
L'altro titolare ha diritto alla detrazione ?
Riduzione per immobile in comodato:
   per    mesi
Immobile affittato a canone concordato:
   per    mesi
Immobile dichiarato inagibile:
   per    mesi
Immobile di interesse storico/artistico:



Calcolo IMU per la prima casa (cat. da A2 a A7)
Rendita catastale rivalutata al 5%€ 787,50
Imponibile complessivo prima casa€ 126.000,00
Imposta lorda complessiva ( 4 per mille ) € 504,00
Imposta lorda ( 25% di possesso per 12 mesi ) € 126,00
Numero titolari con diritto alla detrazione1
Detrazione spettante € 250,00
Detrazione residua non usufruita
(utilizzabile per eventuali pertinenze)
€ 124,00
Nessuna imposta dovuta per il 2013.
( D.L. 102/2013 e D.L. 133/2013. )
Calcolo IMU prima casa (gruppo A) 17-06-2012 17:19:31  Link Permanente al Calcolo Effettuato  



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Calcolo Imu ( Imposta Municipale Propria ) sul Tuo Sito?
Copia e incolla il seguente codice nelle tue pagine:

Parametri di Calcolo

  • Categoria catastale dell'immobile
    Seleziona il gruppo o la categoria catastale cui appartiene l'immobile.
    Le pertinenze dell'abitazione appartengono alle categorie C/2, C/6 e C/7.
  • Abitazione principale
    Metti la spunta sul campo se l'immobile è la "prima casa", detta anche abitazione principale, oppure una sua pertinenza.
    Ricorda che le agevolazioni prima casa spettano solo se hai la residenza anagrafica nell'abitazione.

    Vedi nota relativa alle pertinenze.

  • Rendita catastale non rivalutata
    Inserisci la rendita catastale non rivalutata del bene immobile.
    La rendita può essere reperita nell'ultima dichiarazione dei redditi o consultata online sul sito dell'Agenzia del Territorio.
    Per i terreni inserisci il reddito dominicale, anch'esso non rivalutato.
    Importante: la rendita catastale non va confusa con il valore di mercato dell'immobile.
  • Rendite catastali pertinenze
    Inserisci le rendite catastali non rivalutate di eventuali pertinenze della prima casa.
    Le pertinenze appartengono alle categorie C/2, C/6 e C/7.
    Ricorda che puoi abbinare alla prima casa una sola pertinenza per ciascuna categoria (ad esempio un solo garage, una sola cantina ecc.) fino ad un massimo complessivo di tre pertinenze.
    Le altre pertinenze pagano l'IMU con l'aliquota ordinaria.

    Attenzione:
    Se una pertinenza è registrata al catasto congiuntamente alla prima casa non deve essere inserita qui, ma va comunque ad incrementare il numero di pertinenze complessivo (come se fosse stata inserita separatamente).
    Ad esempio, se una soffitta (cat. C/2) è registrata al catasto assieme alla prima casa, non si possono considerare altre pertinenze di cat. C/2.

    Per maggiori dettagli v. nota sulle pertinenze.

  • Aliquota IMU
    Digita l'aliquota IMU stabilita dal Comune in cui è ubicato l'immobile.
    Lascia vuoto il campo per calcolare l'IMU con l'aliquota base prevista per legge:
    - aliquota ridotta al 4 per mille per la prima casa
    - aliquota ridotta al 2 per mille per i fabbricati rurali strumentali
    - aliquota ordinaria al 7,6 per mille in tutti gli altri casi
  • Parametri relativi al possesso dell'immobile
    Quota di possesso:
    Inserisci la percentuale di possesso dell'immobile.
    Compila il campo solo se vi sono più titolari dell'immobile (ad es. più proprietari, più usufruttuari ecc.); in caso contrario lascia il valore 100%.
    Mesi:
    Indica il numero di mesi durante i quali si è protratto il possesso dell'immobile.
    Utilizza questo campo anche per indicare il periodo di tempo in cui hai usufruito dell'immobile nella destinazione d'uso specificata (ad esempio prima casa o seconda casa).
    Un periodo maggiore o uguale a 15 giorni si considera come mese intero.

    Esempio 1:
    Appartamento acquistato il 18 settembre:
    - L'IMU è dovuta solo dal mese di ottobre al mese di dicembre (possesso = 3 mesi). Esempio 2:
    Il proprietario si trasferisce nell'appartamento dal 1° di maggio:
    - da gennaio ad aprile calcola l'IMU come seconda casa (possesso = 4 mesi)
    - da maggio a dicembre calcola l'IMU come prima casa (possesso = 8 mesi)

  • Detrazione
    Inserisci la detrazione fissa per la prima casa o la detrazione residua per le pertinenze.
    Se cancelli il campo sarà utilizzata per la prima casa la detrazione di € 200,00.

    Per informazioni sulla detrazione residua leggi qui

  • N. Titolari con diritto alla detrazione
    Indica il numero complessivo di titolari che hanno diritto alla detrazione prima casa.
    Ad esempio hanno diritto alla detrazione prima casa due coniugi (o conviventi) entrambi proprietari e residenti nella prima casa, due o più usufruttuari, anch'essi residenti ecc.
    Il campo è attivo solo se si imposta una quota di possesso diversa dal 100%.
    Attenzione:
    Indica solo il numero di titolari che hanno la residenza anagrafica nell'abitazione.
    Il titolare che non ha la residenza nella prima casa non può usufruire della detrazione e quindi non va conteggiato nel numero complessivo degli aventi diritto.

    Alcuni possibili esempi:

    • 1 titolare se vi è un unico proprietario della prima casa.
    • 1 titolare se vi sono due proprietari ma l'altro è residente altrove.
    • 2 titolari se anche il coniuge o il convivente è proprietario della prima casa.
    • 3 titolari se la prima casa è intestata al figlio ed ai suoi genitori, purchè tutti siano conviventi e residenti nella stessa casa.

    Vedi anche IMU e comproprietà.

  • Numero Figli < 26 anni residenti
    Inserisci il numero di figli di età inferiore a 26 anni e residenti nella prima casa per i quali hai diritto alla detrazione aggiuntiva ovvero:
    - i figli in comune con il coniuge o con l'attuale convivente.
    - i tuoi figli avuti da una precedente relazione.

    Importante:
    I figli che l'altro coniuge o convivente ha avuto in una precedente relazione non vanno conteggiati nel totale.

    Ulteriori informazioni sulla detrazione aggiuntiva:
    - per ciascun figlio spettano € 50,00 da aggiungere alla detrazione fissa.
    - è prevista solo per gli anni 2012 e 2013.
    - spetta per un numero massimo complessivo di 8 figli (indica 8 se in numero maggiore).

    Clicca qui per ulteriori informazioni.

  • Mesi per cui spetta la detrazione figli
    Per ciascun figlio indica il numero di mesi per i quali spetta la detrazione aggiuntiva.
    - Se il figlio è nato da almeno 15 giorni, il mese si considera come intero.
    - Se il figlio compie i 26 anni dal 15° giorno compreso in poi, il mese si considera come intero.
    Nota:
    Il numero di mesi non può in ogni caso superare i mesi di possesso dell'abitazione come prima casa.
    Alcuni esempi:
    - figlio nato il 15 ottobre: la detrazione spetta da ottobre compreso in poi (indica 3 mesi).
    - figlio nato il 14 ottobre: ottobre non va considerato per la detrazione (indica 2 mesi).
    - il figlio ha compiuto 26 anni il 15 febbraio: la detrazione spetta anche per il mese di febbraio (indica 2 mesi).
    - il figlio ha compiuto 26 anni il 14 febbraio: la detrazione non spetta a febbraio (indica 1 mese).

    Clicca qui per ulteriori informazioni.

  • L'altro titolare ha diritto alla detrazione?
    - Se il figlio appartiene ad entrambi i coniugi ed entrambi sono contitolari della prima casa (es: comproprietari), seleziona "si" (in questo caso l'altro coniuge ha diritto per metà alla detrazione aggiuntiva).
    - Se il figlio appartiene ad entrambi i coniugi, ma l'altro coniuge non è titolare dell'immobile, seleziona "no".
    Es. figlio < 26 anni di entrambi i coniugi ma l'altro coniuge non ha quote di proprietà della prima casa: quest'ultimo non ha diritto alla detrazione aggiuntiva che spetta interamente al primo.
    - Se il figlio non appartiene all'altro contitolare (es: il convivente) seleziona "no".
    Es. il figlio avuto in una precedente relazione dà diritto alla detrazione aggiuntiva solo al genitore e non all'attuale convivente, anche se quest'ultimo è comproprietario.

    Clicca qui per altri esempi.
    NOTA: l'opzione si attiva solo se hai selezionato un numero di titolari maggiore di 1.

  • Riduzione per immobile in comodato
    Dal 2016 le abitazioni non di lusso (non appertenenti quindi alle categorie A1, A8 e A9) concesse in comodato come "prima casa" a figli e genitori possono usfruire della riduzione del 50% della base imponibile alle seguenti condizioni:
    - il contratto deve essere registrato (vi è una tassa da versare per la registrazione);
    - il comodante deve possedere un solo immobile in Italia (non contano pertinenze o altri immobili ad uso non abitativo);
    - il comodante deve risiedere anagraficamente nonché dimorare abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato.
    Imposta nel campo "mesi" il numero di mesi in cui l'immobile è stato concesso in comodato.
    Un periodo di almeno 15 giorni si considera come mese intero.
  • Immobile affittato a canone concordato
    Dal 2016 le abitazioni affittate a canone concordato (L. 431/1998) usfruiscono per legge della riduzione del 25% della base imponibile.
    Imposta nel campo "mesi" il numero di mesi in cui l'immobile è stato locato con contratto a canone concordato.
    Un periodo di almeno 15 giorni si considera come mese intero.
  • Immobile dichiarato inagibile
    Metti la spunta nel campo se l'immobile è stato dichiarato inagibile o inabitabile nel periodo di possesso.
    La riduzione della base imponibile è del 50% in proporzione al numero di mesi in cui si è protratta la condizione di inagibilità.
    Imposta il numero di mesi di inagibilità nel campo "mesi".
    Se la condizione di inagibilità si è protratta per almeno 15 giorni il mese si considera come intero.
  • Immobile di interesse storico/artistico
    Seleziona il campo se l'immobile è stato dichiarato di interesse storico o artistico.
    E' prevista una riduzione dell'imponibile pari al 50%.

Detrazione prima casa

La detrazione "prima casa" (detrazione fissa più detrazione aggiuntiva per ciascun figlio < 26 anni residente, fino ad un massimo di 8 figli)spetta ai proprietari dell'abitazione principale.
Con il termine "abitazione principale" si intende l'immobile adibito a dimora abituale nel quale i componenti del nucleo familiare hanno la residenza anagrafica.
La detrazione deve essere rapportata al numero di mesi in cui il titolare ne ha usufruito in qualità di abitazione principale; in altre parole se il proprietario di un immobile vi ha trasferito la residenza (o lo ha acquistato) durante l'anno, la detrazione spetterà solo per i mesi in cui ha effettivamente occupato l'immobile come prima casa.

Attenzione:
Rispetto all'ICI, la normativa attuale (art. 13 comma 2, D.L. 201/2011) consente di considerare come abitazione principale un'unico immobile per ogni nucleo familiare.
Inoltre non basta più dichiarare l'immobile come dimora abituale ma è necessario il possesso della residenza anagrafica.


Pertinenze

Le pertinenze dell'abitazione principale sono quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 (era così anche per l'ICI).
NOTA:
La norma (art. 13 comma 2, D.L. 201/2011) prevede la possibilità di usufruire delle agevolazioni prima casa (aliquota ridotta e detrazione) "nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo".
In pratica nel calcolo dell'IMU per la prima casa è possibile considerare al massimo tre pertinenze annesse, ed una sola per ciascuna categoria (un solo magazzino, un solo garage ecc.).


Detrazione residua

Se la detrazione spettante per l'abitazione principale (compresa quella per i figli) è maggiore dell' IMU calcolata, quest'ultima non è dovuta.
La detrazione residua, ovvero la detrazione spettante meno l'imposta calcolata, può essere utilizzata nel calcolo dell'IMU sulle pertinenze della prima casa (se si verifica questo caso l'applicazione riporta il valore in un'apposita riga).


Detrazione e multiproprietà

La norma (art. 13 comma 10, D.L. 201/2011) stabilisce che in presenza di più proprietari "la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica".
La destinazione di cui parla la norma è quella di "abitazione principale" e pertanto la proporzione non va calcolata sulle quote di proprietà ma in base al periodo durante il quale i proprietari hanno usufruito dell'immobile come prima casa.
E' evidente quindi che, nel caso in cui i proprietari abbiano occupato l'immobile come prima casa per lo stesso periodo, la detrazione spetterà loro in parti uguali indipendentemente dalle quote di proprietà.


Arrotondamenti

Il calcolo dell'IMU (e relative rateazioni) sui ogni singolo bene immobile va effettuato arrotondando al centesimo di euro per difetto se il terzo decimale è un numero da 0 a 4, per eccesso se va da 5 a 9.
Ad esempio: 378,534 diventa 378,53, mentre 378,535 diventa 378,54.
Per quanto riguarda invece il versamento con il modello F24 la regola è diversa.
Trattandosi di un tributo locale, come precisato anche nella circolare 3/DF, l' importo da versare per ciascuna tipologia di immobile (cui corrisponde un diverso codice tributo) si ottiene arrotondando all'euro superiore o inferiore (art. 1, comma 166 della Legge n. 296/2006).
In altre parole prima si sommano gli importi arrotondati al centesimo aggregandoli per codice tributo e poi, per ciascuna riga dell F24, si arrotonda il totale risultante all'euro superiore o inferiore.
Esempio di arrotondamento all'euro: 521,49 diventa 521,00 mentre 521,50 diventa 522,00.


I dati forniti da questa applicazione si intendono a carattere indicativo.
L'Utente è tenuto sempre a controllare i risultati.