Lunedi 21 Maggio 2012 09:58Articolo letto: 7878 volte   

Chiarimenti e casi pratici: la detrazione aggiuntiva prima casa per i figli < 26 anni (Circolare 3/DF 2012)

 

AGGIORNAMENTO 2014:

La detrazione aggiuntiva per i figli era valida solo per gli anni 2012 e 2013.

Se hai necessità di calcolare l'IMU come nel 2013 utilizza il calcolatore precedente.

 


 

Di seguito alcune note sulla detrazione in vigore fino al 2013:

 

Per gli anni 2012 e 2013, la detrazione di € 200 è maggiorata di € 50 per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, a condizione che lo stesso dimori abitualmente e risieda anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale.

La maggiorazione non può superare € 400 e, pertanto, l'importo complessivo della detrazione e della maggiorazione non può risultare superiore a € 600.

Si precisa che il diritto alla maggiorazione spetta fino al compimento del ventiseiesimo anno di età, per cui si decade dal beneficio dal giorno successivo a quello in cui si verifica l'evento.

L'importo di tale ulteriore beneficio, costituendo una maggiorazione della detrazione, si calcola con le stesse regole di quest' ultima e, quindi, in misura proporzionale al periodo in cui persiste il requisito che dà diritto alla maggiorazione stessa.

 

NASCITA del FIGLIO

A questo proposito, si deve chiarire che, in caso di nascita di un figlio, per computare un mese occorre che la nascita si sia verificata da almeno 15 giorni.

Ad esempio, se la nascita avviene il 15 marzo, allora, il mese di marzo deve essere computato nel calcolo della maggiorazione.

Se, invece, il figlio nasce, ad esempio, il 17 marzo, non si potrà tenere conto di tale mese.

 

COMPIMENTO del 26° ANNO di ETA'

Per potere computare il mese nel calcolo della maggiorazione occorre che il compimento del 26° anno si verifichi dal 15° giorno in poi. Per cui se il figlio compie i 26 anni il 14 marzo, allora la maggiorazione non spetterà per quel mese e per il calcolo della stessa si potranno prendere in considerazione esclusivamente i mesi di gennaio e di febbraio, periodo durante il quale si è protratto il requisito richiesto dalla norma.

Nell' ipotesi in cui, invece, l'evento si verifichi il 15 marzo, allora la maggiorazione spetterà anche per il mese in questione.
Si ritiene che la detrazione e la maggiorazione devono essere, altresì, rapportate ai mesi dell' anno nei quali si sono verificate le condizioni richieste dalla norma e, come illustrato negli esempi appena riportati il mese durante il quale il possesso dei requisiti in parola si è protratto per almeno quindici giorni computato per intero.

 

FIGLI a CARICO

Tra le condizioni per godere della maggiorazione non è ricompresa quella del 'figlio fiscalmente a carico", in quanto non vi un'espressa disposizione normativa al riguardo e i comuni non possono neppure introdurla attraverso l'esercizio della potestà regolamentare di cui ali art. 52 del D. Lgs. n. 446 del 1997.

In altre parole l'unico requisito richiesto oltre alla residenza nell'abitazione principale è quello relativo all'età anagrafica e la detrazione aggiuntiva spetta anche se il figlio è economicamente autosufficiente.

 

VARIAZIONI

Il Comune non può modificare l'importo della detrazione aggiuntiva mentre ha la facoltà di aumentare la detrazione di € 200.

 

APPLICAZIONI di CALCOLO

I calcolatori a disposizione su questo sito consentono di calcolare automaticamente la detrazione aggiuntiva per i figli indicando per ciascuno di essi:

- Per quanti mesi gli spetta nell'anno (e/o nel periodo di possesso della prima casa).

- Se la detrazione spetta anche all'altro coniuge / convivente / titolare oppure no.

 

Casi pratici che possono essere gestiti con i nostri calcolatori.