Mercoledi 4 Febbraio 2015 20:50Articolo letto: 14485 volte   

Quali sono i terreni esentati dal versamento e le aliquote per quelli non esenti. Previsto un rimborso per chi ha già versato l’IMU.
Esenzione IMU terreni agricoli: i chiarimenti nella circolare del MEF

E’ stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.19 del 24/1/2015 il decreto legge n. 4/2015, recante “Misure urgenti in materia di esenzione IMU”.

Il decreto disciplina l’esenzione IMU distinguendo tre diverse tipologie di terreni che da quest’anno non saranno più imponibili ai fini IMU:

1) terreni agricoli, compresi quelli non coltivati, ubicati nei comuni classificati totalmente montani come risulta dall'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istat.

2) terreni agricoli, nonché quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti (CD) e dagli imprenditori agricoli professionali (IAP), iscritti nella previdenza agricola, ubicati nei comuni classificati parzialmente montani di cui allo stesso elenco ISTAT.

3) gli stessi terreni di cui al punto 2), nel caso in cui siano concessi in comodato o in affitto a coltivatori diretti o a imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola.

Per tutti gli altri terreni non riconducibili ad alcuna delle fattispecie sopra descritte l’IMU dovrà essere versata secondo le consuete modalità ed aliquote.

In particolare l’aliquota base sarà sempre pari allo 0,76%, tranne, naturalmente, nel caso in cui il Comune abbia deliberato un’aliquota diversa per i terreni agricoli.

 

La risoluzione n.2/DF diramata dal Dipartimento delle finanze ha chiarito alcuni dubbi sollevati in questi giorni a seguito della pubblicazione del decreto, affrontando anche il tema dei rimborsi.

 

In particolare, con riferimento al punto 3) sopra descritto, il documento spiega che per poter beneficiare dell'esenzione dall'IMU sui terreni agricoli in comodato o locazione, ubicati nei comuni classificati parzialmente montani, è assolutamente indispensabile che il possessore che concede il terreno in comodato o in affitto (a un CD o a un IAP, iscritto nella previdenza agricola), sia egli stesso un CD o un IAP iscritto nella previdenza agricola.

 

La risoluzione ha confermato inoltre che nei comuni per i quali i terreni saranno soggetti all’IMU “l'imposta è determinata per l'anno 2014 tenendo conto dell' aliquota di base fissata dall'articolo 13, comma 6, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, a meno che in detti comuni non siano state approvate per i terreni agricoli specifiche aliquote”

Ad esempio, se un comune per l’anno 2014, ha stabilito per l’IMU un’aliquota pari allo 0,6 per cento per le abitazioni principali, classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, un’aliquota pari allo 0,9 per cento per le aree fabbricabili e un’aliquota pari all’1 per cento per tutti gli altri immobili, l’aliquota applicabile per i terreni in questione sarà quella di base pari al 7,6 per mille, non avendo il comune approvato un’aliquota specifica per i terreni agricoli.

 

La circolare sottolinea inoltre che “i soggetti i quali hanno effettuato versamenti dell’IMU relativamente a terreni che sulla base dei precedenti criteri risultavano imponibili e che, invece, in virtù dei nuovi criteri, sono esenti dall’IMU hanno ovviamente diritto a richiedere il rimborso di quanto versato o a effettuare la compensazione laddove il comune abbia previsto con proprio regolamento tale facoltà”.

 

Infine, per la clausola di salvaguardia contenuta nell’ art. 1, comma 4 del DL n. 4/2015, nessun versamento sarà dovuto per quei terreni che risultavano già esenti in base al DM 28 novembre 2014 e che invece ora hanno perso il diritto all’esenzione.

Lo stesso comma, limitatamente all’anno 2014, mantiene anche l’esenzione dall’IMU per i c.d. “terreni a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile”, anche se non erano già esenti sulla base dei criteri previsti dal decreto del 28 novembre 2014.

 

Allegati

La risoluzione n.2/DF

Testo del DL n. 4/2015