Sabato 25 Maggio 2013 09:45Articolo letto: 3295 volte   

Pubblicata la circolare n.2 DF del Ministero delle Finanze.
IMU: i chiarimenti del MEF sulla prima rata

Sono molti i dubbi emersi in questi giorni circa il pagamento della prima rata IMU per coloro che dovranno adempiere a quest'obbligo non rientrando nella sospensione della prima rata prevista dal D.L. 54/2013.

La circolare del MEF interviene per chiarire innanzitutto un incertezza che si è venuta a creare per un emendamento al D.L. n. 35/2013, presentato in sede di conversione del decreto, che riguarda l' Articolo 10 dove si prevede che la prima rata dell’IMU sia versata sulla base delle aliquote e delle detrazioni dei dodici mesi dell’anno precedente.

L'emendamento in questione, ancora da approvare ed atualmente in discussione al Senato, recita:

"il versamento della prima rata di cui al comma 3 dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è eseguito sulla base dell’aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell’anno precedente." (l'articolo modificato dall'emendamento è quello che in pratica stabilisce il versamento dell'IMU in due rate, con la facoltà per il contribuente di provvedere al pagamento in un'unica soluzione entro il 16 giugno di ogni anno).

Come noto, la normativa attualmente in vigore, stabilisce invece che la rata del 17 giugno debba essere calcolata in base alle aliquote comunali pubblicate sul sito finanze.it entro il 16 maggio.

Poiché la conversione del decreto n. 35 deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 7 giugno 2013 si viene così a creare una grossa incertezza a ridosso della scadenza della prima rata, creando non poche difficoltà agli operatori del settore.

La circolare chiarisce allora che, nell'ipotesi in cui i contribuenti decidano di effettuare il versamento in base al nuovo emendamento anche se non ancora approvato non siano passibili di sanzioni, richiamando l'art. 10 della L. 212/2000 che esclude le sanzioni in particolari situazioni di incertezza normativa, come appunto quella illustrata.

L'emendamento, introduce però altri problemi che sono anch'essi oggetto di chiarimento nella circolare, come ad esempio il caso in cui lo stesso immobile abbia subito una cambio di destinazione d'uso tra il 2012 ed il 2013.

Tali circostanze sono illustrate nel paragrafo 1.1 (mutamenti dei requisiti soggettivi e oggettivi dell'IMU).

La circolare richiama inoltre l'attenzione su altre norme che entrano in vigore dal 2013, come ad esempio l'innalzamento del moltiplicatore catastale da 60 a 65 per i fabbricati di categoria D (tranne gli istitutiti di credito D/5 dove rimane a 80), in cui rientrano anche i fabbricati rurali D/10 per le attività produttive agricole.

Per quanto riguarda la sospensione della prima rata del 2013 la circolare ribadisce quanto contenuto nel decreto 54/2013 ed in particolare il pagamento della prima rata IMU è sospeso per:

  • l’ abitazione principale e relative pertinenze. Sono escluse dalla sospensione le abitazioni di tipo signorile, classificate nella categoria catastale A/1, le ville, classificate nella categoria catastale A/8, i castelli o i palazzi di pregio storico o artistico, classificati nella categoria catastale A/9;
  • le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, nonché per gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell’art. 93 del D. P. R. 24 luglio 1977, n.
    616;

  • i terreni agricoli e i fabbricati rurali (ad uso strumentale) di cui all’art. 13, commi 4, 5 e 8, del D. L. n. 201 del 2011.

Altri chiarimenti riguardano infine gli immobili assimilati alle abitazioni principali e quelli assegnati all'ex coniuge.

 

Scarica la Circolare 2/DF 2013