Martedi 7 Giugno 2016 15:17Articolo letto: 10020 volte   

IMU: prima rata a giugno 2016

Tra poco più di una settimana scade il termine per il versamento della rata di acconto dell'IMU pari al 50% dell'importo dovuto.

La data entro cui bisogna effettuare il pagamento senza incorre in sanzioni è giovedi 16 giugno 2016 mentre la scadenza per il saldo è fissata al 16 dicembre 2016.

Ricordiamo inoltre che per quanto riguarda la prima casa l'IMU è dovuta solamente se si tratta di abitazioni di lusso (categorie catastali A/1, A/8 e A/9) e che quest'anno i terreni agricoli sono esenti.

Per sapere chi è tenuto al versamento dell'IMU vai a questa pagina.

Novità 2016

La legge di stabilità ha introdotto per l'IMU la riduzione del 50% della base imponibile per gli immobili concessi in comodato d'uso a parenti entro il primo grado, sempre che siano rispettate determinate condizioni.

Per maggiori informazioni sulle nuove disposizioni in materia di comodato leggi questo articolo.

Qui trovi inoltre le altre novità introdotte nel 2016 per quanto riguarda i terreni agricoli e i cosiddetti “imbullonati”.

Modalità di versamento

Il versamento è essere effettuato con il modello F24:

  • presso gli agenti incaricati della riscossione con assegni bancari e circolari e/o vaglia cambiari
  • presso le banche con assegni bancari e circolari
  • tramite bancomat presso gli sportelli bancari e degli agenti incaricati della riscossione dotati di POS.
  • presso gli uffici postali con assegni postali, assegni bancari su piazza, assegni circolari, vaglia postali, o carta Postamat.

Si ricorda inoltre che dal 1° ottobre 2014 vi è l'obbligo di pagare online i modelli F24 di importo superiore a 1000 euro.

Ravvedimento operoso

In caso di ritardo nel versamento il contribuente può avvalersi del  “ravvedimento operoso” che comporta sanzioni ridotte rispetto al caso in cui scatti l'accertamento da parte dell'Ente.

Le sanzioni sono:

  • Entro 14 giorni dalla scadenza lo 0,2% per ogni giorno di ritardo.
  • Dal 15° al 30° giorno il 3% fisso, a prescindere dal giorni di versamento.
  • Dal 31° al 90° giorno il 3,33% fisso.
  • Dal 91° giorno ed entro 1 anno la sanzione è pari al 3,75%;
  • Oltre l’anno e fino allo scadere del secondo anno la sanzione sale al 4,29%;
  • Dopo 2 anni la sanzione è il 5%.

Oltre alla sanzione per il ritardato versamento bisogna aggiungere anche gli interessi legali calcolati in ragione del tasso legale corrente pari allo 0,2% annuo.

Ricordiamo infine che il ravvedimento operoso può essere applicato dal contribuente soltanto di sua spontanea volontà mentre non è più possibile se il Comune ha accertato l'omesso versamento.

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