Mercoledi 2 Marzo 2016 19:19Articolo letto: 37909 volte   

Abitazioni in comodato: non più equiparabili alla prima casa ma imponibile IMU ridotto del 50%.

Dall'introduzione dell'IMU, le agevolazioni per gli immobili concessi in comodato hanno subito diverse modifiche, l'ultima delle quali nella recente legge di stabilità 2016.

Ma vediamo brevemente l'evoluzione delle normativa nel corso degli anni.

 

La norma iniziale prevedeva che le abitazioni principali concesse in comodato gratuito ai parenti non potessero in alcun modo godere delle agevolazioni "prima casa".

Di conseguenza tali abitazioni, ai fini del calcolo dell'IMU, erano considerate a tutti gli effetti come seconde case, e non era possibile applicare le detrazioni previste per la prima casa (inizialmente era in vigore anche la detrazione per i figli).

 

Successivamente, il D.L. 102/2013 ha modificato questa norma stabilendo che, per le abitazioni concesse in comodato ai parenti entro il primo grado (i figli e i genitori), fossero i Comuni a decidere se equipararle o meno alle abitazioni principali (v. articolo pubblicato).

Naturalmente, per le abitazioni concesse in comodato ai parenti oltre il primo grado non vi era la possibilità di considerare tali abitazioni alla stregua delle prime case.

 

Infine, la legge di stabilità 2016, ha introdotto con l’art. 1, comma 10, la riduzione del 50% della base imponibile per tutte le abitazioni non di lusso (non appartenenti alle categorie A/1 A/8 e A/9) concesse in comodato a parenti entro il primo grado purché siano rispettate determinate condizioni.

Tale casistica si affianca agli altri casi di riduzione del 50% per l'imponibile IMU, vale a dire nel caso degli immobili inagibili e di quelli dichiarati di interesse storico e artistico.

 

Questa norma toglie però il potere discrezionale ai Comuni in materia di IMU e comodato e questo può comportare in diversi casi un aggravio per il contribuente.

 

Vediamo perché.

 

La risoluzione del 17/02/2016 del MEF ha chiarito infatti che, alla luce di questa nuova agevolazione prevista per legge, la precedente norma, introdotta dal D.L. 102/2013, non è più applicabile, con l'effetto che i Comuni non possono più equiparare tali abitazioni alla prima casa, ma al massimo prevedere aliquote agevolate entro determinati limiti.

Questo significa che il proprietario di un immobile concesso in comodato in un comune che lo aveva equiparato alla prima casa, mentre prima non pagava l'IMU, adesso la dovrà versare, anche se calcolata su un imponibile ridotto del 50%.

 

Riportiamo di seguito le condizioni per beneficiare della nuova agevolazione.

1) il contratto deve essere registrato;

2) il comodante deve possedere un solo immobile in Italia;

3) il comodante deve risiedere anagraficamente nonché dimorare abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato.

 

Si ricorda che la registrazione del contratto di comodato è soggetta, oltre all’imposta di bollo, all'imposta di registro in misura fissa pari a 200 euro. La registrazione deve essere effettuata entro 20 giorni dalla data dell'atto

NOTA: stiamo apportando le modifiche alle applicazioni di calcolo per tener conto delle nuove disposizioni.