Calcolo IMU Seconda Casa

Applicazione per calcolo dell'IMU sulla seconda casa e relative pertinenze.

Novità Legge di Stabilità 2016

Abitazioni concesse in Comodato
La legge di stabilità 2016 (L. n. 208/2015) ha stabilito la riduzione del 50% della base imponibile per gli immobili ad uso abitativo concessi in comodato come abitazione principale ai parenti entro il primo grado di parentela (ossia i figli e i genitori) se sono rispettate determinate condizioni.

Immobili affittati a canone concordato
Per gli immobili concessi in locazione a canone concordato, di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'IMU che si ottiene applicando l'aliquota comunale è ridotta al 75%.

Cooperative
Sono esenti dall'IMU anche gli immobili di cooperative edilizie a proprietà indivisa destinati a studenti universitari che siano soci assegnatari, anche non residenti.

Le abitazioni considerate come secondarie, dette anche "seconde case", appartengono al gruppo catastale "A" (tranne la categoria A10, riservata agli uffici ed agli studi professionali, per la quale è previsto un coefficiente catastale diverso).
Ai fini del calcolo dell'IMU vanno considerate come "seconde case" tutte le abitazioni e le relative pertinenze che, in base alla normativa attuale, non possono beneficiare delle agevolazioni prima casa.


CALCOLO IMU SECONDA CASA
(Passa il mouse sopra i nomi dei campi sulla sinistra per l'help online)
Rendita catastale non rivalutata €
Rendita catastale eventuali pertinenze €
Aliquota IMU
 per mille  (vuoto = aliquota base del 7,6 ‰)  (cerca)
Quota di possesso:
%   per    mesi
Riduzione per immobile in comodato:
   per    mesi
Immobile affittato a canone concordato:
   per    mesi
Immobile dichiarato inagibile:
   per    mesi
Immobile di interesse storico/artistico:

Parametri di Calcolo

  • Rendita catastale immobile
    Inserisci la rendita catastale non rivalutata dell'immobile; può essere reperita nell'ultima dichiarazione dei redditi o consultata online sul sito dell'Agenzia del Territorio.
    Attenzione: la rendita catastale non va confusa con il valore di mercato dell'immobile.
  • Rendita catastale pertinenze
    In questi campi inserisci le rendite catastali di tutte le eventuali pertinenze della seconda casa.
    Se sono più di quattro inserisci separatamente le prime tre e nell'ultimo campo la somma di quelle rimanenti.
    Anche per le pertinenze la rendita catastale è quella non rivalutata.
  • Aliquota IMU
    Indica l'aliquota IMU applicata dal Comune in cui si trova la seconda casa.
    Se lasci vuoto il campo sarà utilizzata l'aliquota base per le seconde case, ovvero il 7,6 per mille.
    NOTE:
    - Il comma 9 dell'Art. 13 stabilisce che per gli immobili affittati il Comune può abbassare l'aliquota fino al 4 per mille.
    - Per gli immobili di nuova costruzione destinati alla vendita l'aliquota può scendere fino al 3,8 per mille.

    Per maggiori informazioni leggi la nota.

  • Informazioni relative al possesso
    Quota di possesso:
    Indica la percentuale di possesso della seconda casa.
    Compila il campo solo se esistono altri titolari dell'immobile (ad es. più proprietari, più usufruttuari ecc.), in caso contrario lascia il valore predefinito 100%.

    Mesi:
    Indica il numero di mesi durante i quali si è protratto il possesso della seconda casa nel corso dell'anno.
    Un periodo maggiore o uguale a 15 giorni si considera come mese intero.
  • Riduzione per immobile in comodato
    Dal 2016 le abitazioni non di lusso (non appertenenti quindi alle categorie A1, A8 e A9) concesse in comodato come "prima casa" a figli e genitori possono usfruire della riduzione del 50% della base imponibile alle seguenti condizioni:
    - il contratto deve essere registrato (vi è una tassa da versare per la registrazione);
    - il comodante deve possedere un solo immobile in Italia (non contano pertinenze o altri immobili ad uso non abitativo);
    - il comodante deve risiedere anagraficamente nonché dimorare abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato.
    Imposta nel campo "mesi" il numero di mesi in cui l'immobile è stato concesso in comodato.
    Un periodo di almeno 15 giorni si considera come mese intero.
  • Immobile affittato a canone concordato
    Dal 2016 le abitazioni affittate a canone concordato (L. 431/1998) usfruiscono per legge della riduzione del 25% della base imponibile.
    Imposta nel campo "mesi" il numero di mesi in cui l'immobile è stato locato con contratto a canone concordato.
    Un periodo di almeno 15 giorni si considera come mese intero.
  • Immobile dichiarato inagibile
    Specifica se l'immobile è stato dichiarato inagibile o inabitabile durante il periodo di possesso.
    La riduzione della base imponibile è del 50% in proporzione al numero di mesi in cui si è protratta la condizione di inagibilità.
  • Immobile di interesse storico/artistico
    Seleziona il campo solo se l'immobile è stato dichiarato di interesse storico o artistico.
    In questo caso si beneficia di una riduzione dell'imponibile pari al 50%.

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La seconda casa

Con il termine "seconda casa" si intende comunemente qualsiasi abitazione, con annesse pertinenze, che non sia adibita ad abitazione principale.
Rientrano in questa categoria gli immobili acquistati a scopo di investimento, ad esempio per affittarli, ma anche gli immobili sfitti non occupati, le case utilizzate per le vacanze o qualsiasi altro immobile nel quale il proprietario non risiede anagraficamente con il proprio nucleo familiare.
Ai fini del calcolo dell'IMU possiamo affermare che vanno considerate "seconde case" (o abitazioni secondarie) tutte le abitazioni per le quali la normativa IMU non riconosce le agevolazioni prima casa, ovvero l'aliquota ridotta e le detrazioni d'imposta.
Si ricorda inoltre che l'imposta comunale sulle seconde case non è mai stata abolita; la normativa previgente aveva eliminato l'ICI solo per la prima casa (e relative pertinenze).


L'aliquota IMU

L'aliquota IMU per le abitazioni secondarie e relative pertinenze è quella base del 7,6 per mille.
Il Comune può decidere autonomamente di aumentare o diminuire l'aliquota base del 3,8 per mille, anche se non è difficile intuire che saranno pochi ad applicare la riduzione dell'aliquota.
Nota: l'aliquota base IMU deve essere applicata anche alle pertinenze della prima casa che superano il numero massimo consentito per ciascuna categoria.


Agevolazioni

Il comma 9 dell'Art 13 (D.L. 201/2011) stabilisce che:
"I comuni possono ulteriormente ridurre l'aliquota di base fino allo 4 per mille nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locati".
In pratica il Comune può decidere se ridurre l'aliquota IMU anche per gli immobili che risultano affittati, fino ad una soglia minima che attualmente è uguale a quella della prima casa.
Il comma 9-bis, approvato con le ultime disposizioni ad Aprile 2012, introduce inoltre la possibilità di un'agevolazione per le imprese edili:
"I comuni possono ridurre l'aliquota di base fino allo 3,8 per mille per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, e comunque per un periodo non superiore a tre anni dall'ultimazione dei lavori."

Nota: la riduzione per le abitazioni affittate e i casi sopra descritti non è automatica ma è sempre a discrezione del Comune. In mancanza di una delibera in tal senso si deve applicare sempre l'aliquota base del 7,6 per mille.


Inagibilità e Interesse Storico

Il comma 3 del citato articolo disciplina il calcolo dell'IMU in caso di abitazioni che siano rimaste inagibili nel periodo assoggettato all'imposta e per quelle dichiarate di interesse storico o artistico:
"La base imponibile e' ridotta del 50%:
a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni.
L'inagibilita' o inabitabilita' e' accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facolta' di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente.
Agli effetti dell'applicazione della riduzione alla meta' della base imponibile, i comuni possono disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione."


Arrotondamenti

Il calcolo dell'IMU (e relative rateazioni) sui ogni singolo bene immobile va effettuato arrotondando al centesimo di euro per difetto se il terzo decimale è un numero da 0 a 4, per eccesso se va da 5 a 9.
Ad esempio: 378,534 diventa 378,53, mentre 378,535 diventa 378,54.
Per quanto riguarda invece il versamento con il modello F24 la regola è diversa.
Trattandosi di un tributo locale, come precisato anche nella circolare 3/DF, l' importo da versare per ciascuna tipologia di immobile (cui corrisponde un diverso codice tributo) si ottiene arrotondando all'euro superiore o inferiore (art. 1, comma 166 della Legge n. 296/2006).
In altre parole prima si sommano gli importi arrotondati al centesimo aggregandoli per codice tributo e poi, per ciascuna riga dell F24, si arrotonda il totale risultante all'euro superiore o inferiore.
Esempio di arrotondamento all'euro: 521,49 diventa 521,00 mentre 521,50 diventa 522,00.


I dati forniti da questa applicazione si intendono a carattere indicativo.
L'Utente è tenuto sempre a controllare i risultati.