Sabato 7 Aprile 2012 14:14

Novità Legge di Stabilità 2016

Abitazioni concesse in Comodato
La legge di stabilità 2016 (L. n. 208/2015) ha stabilito la riduzione del 50% della base imponibile per gli immobili ad uso abitativo concessi in comodato a familiari entro il primo grado di parentela (praticamente figli e genitori) se sono rispettate determinate condizioni.

Immobili affittati a canone concordato

Per gli immobili concessi in locazione a canone concordato, di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'IMU che si ottiene applicando l'aliquota comunale è ridotta al 75%. 

Terreni agricoli
E' prevista l'esenzione IMU per tutti i terreni agricoli (a prescindere da chi li possiede) classificati come montani o parzialmente montani secondo la circolare n.9/1993. L'esenzione vale anche per i terreni (anche in zone di pianura) posseduti e condotti da coltivatori diretti iscritti alla previdenza agricola, oppure ubicati nelle isole minori (a prescindere dal possessore), oppure ancora per terreni ad immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva e inusucapibile. Di fatto resta solo per i proprietari di terreni ubicati in pianura che non siano coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali.

Cooperative edilizie
Sono esenti dall'IMU anche gli immobili di cooperative edilizie a proprietà indivisa destinati a studenti universitari che siano soci assegnatari, anche non residenti. 

 

IMU e PRIMA CASA nella Legge di Stabilità 2014

La L. 147/2013 (legge di stabilità 2014) ha sancito che dal 2014 l' IMU sulla prima casa non è più dovuta ad eccezione delle abitazioni appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 (immobili di pregio, ville e castelli) per le quali resta valida la detrazione di 200 euro.
Sono esenti dal pagamento dell'IMU anche i seguenti immobili:
a) unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
b) fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;
c) casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
d) all' unico immobile posseduto, e non concesso in locazione, dal personale appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e civile, nonchè dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
I Comuni possono a loro discrezione considerare come prima casa ai fini IMU i seguenti immobili:
- l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto, purché non locata, da anziani o disabiliresidenti permanentemente in istituti di ricovero,
- l'unità immobiliare (non locata) posseduta dai cittadini italiani residenti all'estero a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia,
NOTA: per la prima casa non è più applicabile la "detrazione figli" (erano 50 euro per ciascun figlo residente fino a 26 anni).

 

AGGIORNAMENTO DICEMBRE 2013

Il decreto n.133 del 30/11/2013, pubblicato nella G.U. n. 281 del 30/11/2013, ha disposto con l'art. 1 l'abolizione della seconda rata IMU per il 2013, relativamente alla prima casa ed altre tipologie di immobili.

Se non interverranno ulteriori modifiche normative è previsto un conguaglio da versare entro il 24 gennaio 2014 determinato nella misura del 40% della differenza tra l'IMU calcolata con l'aliquota comunale e l'IMU cacolata con l'aliquota  "base" (per saperne di più leggi l' articolo pubblicato).

Ricordiamo inoltre che la prima rata IMU era già stata abolita con il D.L. n. 102/2013.

NOTA: la scadenza per il versamento del conguaglio era inizialmente prevista per il 16 ma è stata posticipata a venerdi 24 gennaio dall'Art. 1, comma 680 della L. 147/2013 (legge di stabilità 2014).

 


 

Descriviamo brevemente quali sono in generale i contribuenti tenuti al pagamento dell'IMU sulla base della normativa vigente, fatte salve eventuali disposizioni come ad esempio i citati decreti n. 102 e n. 133 e le leggi di stabilità che hanno via via introdotto le esenzioni per determinate categorie.

Chi deve pagare l'IMU, spesso indicato con il termine "soggetto passivo", è colui che, alla data del 1° gennaio dell'anno fiscale di riferimento, possiede beni immobili assoggettati all'imposta.

Il concetto di "possesso" va inquadrato in un accezione più ampia rispetto alla pura e semplice proprietà; in pratica il soggetto passivo IMU può essere una delle seguenti figure:

-         Proprietario o usufruttuario

-         Titolare del diritto d'uso e di superficie

-         Coniuge assegnatario della casa coniugale (novità rispetto all'ICI!)

-         Coniuge superstite che esercita il diritto di abitazione

-         Titolare di enfiteusi

-         Locatario finanziario (leasing)

-         Concessionario di aree demaniali

 

Casa Coniugale

La novità principale rispetto all'ICI consiste nel fatto che adesso il coniuge assegnatario della casa coniugale, assegnata con disposizione a seguito di separazione legale, divorzio o annullamento, ha l'obbligo di versare l'IMU, a prescindere dall'effettiva proprietà dell'immobile.

In altre parole quindi, il coniuge assegnatario della casa coniugale deve corrispondere l'IMU per intero, anche se non è proprietario dell'immobile o se ne possiede solo una parte.

Da un punto di vista giuridico, l'assegnazione della casa coniugale è equiparata in questo modo ad un "diritto reale" (come ad esempio la proprietà o l'usufrutto) anche se solo ai fini dell'imposizione IMU.

Restano valide in questo caso tutte le agevolazioni e le detrazioni previste per la prima casa.

 

Coniuge Superstite

In caso di decesso di uno dei coniugi, il coniuge superstite che esercita il diritto di abitazione, ovvero che abita effettivamente nell'immobile, è tenuto al pagamento dell' intera IMU, anche in presenza di altri eredi, a prescindere dalle quote di proprietà.

Questo vuol dire in pratica che solo se il coniuge che ha ereditato l'appartamento, se decide di abitarvi effettivamente, deve corrispondere l'IMU.

Se viceversa non intende esercitare il diritto di abitazione l'IMU andrà calcolata come seconda casa e suddivisa tra gli altri coeredi in base alle quote di successione.

 

Usufruttuario

Il pagamento dell'IMU è dovuto interamente dai titolari dell'usufrutto.

Si precisa che chi detiene la nuda proprietà di un immobile non deve versare l'IMU.

 

Titolare del diritto d'uso

E' colui che ha il diritto di beneficiare di un determinato bene e diventare proprietario degli eventuali frutti limitatamente ai bisogni suoi e della propria famiglia.

Al contrario dell'usufrutto, il diritto d'uso presuppone l'utilizzo del bene in modo diretto.

 

Titolare del diritto di superficie

E' colui che può costruire e mantenere un fabbricato su un fondo di proprietà altrui; l'IMU è dovuta in questo caso sul fabbricato costruito.

Generalmente tale diritto è a tempo indeterminato, spesso dietro il pagamento di un canone al proprietario del fondo.

 

Leasing

L'obbligo di pagamento dell'IMU spetta anche ai titolari di contratti di leasing (locazione finanziaria) a decorrere dalla consegna dei beni immobili con le stesse regole di calcolo valide negli altri casi.

 

In presenza di più proprietari l'IMU di uno stesso bene immobile l'IMU è dovuta da parte di ciascuno di essi in proporzione alla quota di proprietà dell'immobile.

Analogo discorso vale per la multiproprietà (detta anche proprietà turnaria), tipica degli appartamenti utilizzati per le vacanze; il tal caso il pagamento materiale dell'IMU spetterà all'amministratore che suddividerà il dovuto tra i comproprietari in base alle quote di proprietà.

Si riporta l'Art. 3 del D.LGS 30 dicembre 1992, n.504 con la definizione di "soggetto passivo" dell'imposta sugli immobili (allora si trattava dell'ICI ma la definizione non cambia):

"Soggetti passivi dell'imposta sono il proprietario di immobili di cui al comma 2 dell'articolo 1, ovvero il titolare del diritto di usufrutto, uso o abitazione, enfiteusi, superficie, sugli stessi, anche se non residenti nel territorio dello Stato o se non hanno ivi la sede legale o amministrativa o non vi esercitano l'attività."

Nel caso di concessione su aree demaniali, soggetto passivo è il concessionario. Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria (leasing n.d.r), soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto".

NOTA:

Quando si indica l'anno accanto al nome dell'imposta (ad es: IMU 2012) si tende a confondere l'anno di pagamento con l'anno fiscale di riferimento.

Se ad esempio si dice "IMU 2012", non bisogna dimenticarsi che stiamo calcolando in realtà l'IMU per l'anno fiscale 2011 (sarebbe più corretto parlare in questo caso di "IMU 2011").

Si ricorda a tal proposito che le "rendite catastali" da utilizzare sono sempre quelle risultanti al Catasto al 1° gennaio dell'anno fiscale di imposizione (nel nostro esempio al primo gennaio 2011).

  

SOGGETTO ATTIVO

Come avveniva per l'ICI, il cosiddetto "soggetto attivo", ovvero l'ente che deve riscuotere l'imposta, è il Comune in cui è ubicato l'immobile soggetto all'IMU al 1° gennaio dell'anno di riferimento dell'imposta.

In caso di immobili ubicati in zone di confine e appartenenti a più Comuni il tributo va versato al comune che ospita la parte prevalente della proprietà.