Martedi 30 Maggio 2017 12:32Articolo letto: 9656 volte   

Mancano poco meno di tre settimane alle scadenze per IMU e TASI.
IMU e TASI 2017: si avvicina la scadenza

Mentre si discute a più riprese se reintrodurre l'IMU anche sulla prima casa a partire dal 2018 i proprietari e i titolari di diritti reali su immobili (compresi i terreni) sono tenuti anche per il 2017 al pagamento delle tanto odiate imposte, naturalmente con le consuete eccezioni.

I termini per il versamento della prima rata, o rata di acconto, sono gli stessi dello scorso anno e cioè il 16 giugno per entrambi i tributi.
Naturalmente è possibile effettuare il versamento in un'unica soluzione, sempre entro la stessa data, e in entrambi i casi sempre con il modello di versamento F24, sia presso gli sportelli bancari sia online avvalendosi dei servizi di home-banking, naturalmente se previsti dal proprio contratto con l'istituto di credito.

Restano in vigore inoltre tutte le esenzioni già previste negli scorsi anni, ovvero l'esenzione IMU per le abitazioni di categoria A adibite ad abitazione principale (ad eccezione delle cosiddette abitazioni “di lusso” appartenenti alle categorie A1, A8 e A9) e restano invariate anche le aliquote massime ovvero il 10,6 per mille per l'IMU sulle cosiddette “seconde case”, ovvero le abitazioni in cui il proprietario non ha la residenza anagrafica.

Vale sempre il limite massimo del prelievo IMU + TASI al 10,6 per mille, con la possibilità per i Comuni di superare tale limite dello 0,8 per mille, arrivando quindi ad un'imposizione complessiva massima del 1,14 % per le seconde case.

La normativa prevede inoltre che per l'acconto IMU (e per estensione anche per la TASI) si debbano utilizzare le ultime aliquote deliberate dal Comune per l'anno precedente, procedendo poi al conguaglio con la seconda e ultima rata nel caso in cui nel frattempo il Comune abbia modificato tali aliquote.
Nel caso invece in cui il contribuente decida per il versamento in un'unica soluzione potrà essere adottata anche la nuova aliquota deliberata per il 2017.

Ricordiamo inoltre la riduzione IMU per gli immobili concessi in comodato a parenti di primo grado (figli e genitori), purché li utilizzino come prima casa, e quella per i proprietari che affittano l'immobile a canone concordato.

In questo caso, per beneficiare della riduzione, bisogna ricordarsi di presentare la dichiarazione IMU entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui l'immobile ha subito una variazione nella destinazione d'uso (ad esempio per gli immobili concessi in comodato nel 2016 il termine è il 30 giugno 2017).

Le modalità di invio della dichiarazione possono variare da Comune a Comune ed è bene informarsi su quali modelli utilizzare consultando ad esempio i rispettivi siti istituzionali anche perché, in caso di errore nella compilazione, il Comune può recuperare l'IMU non versata.

E' bene inoltre presentare sempre tutti i documenti richiesti e indicare le informazioni in base al tipo di dichiarazione (il proprio documento di identità, il contratto di locazione con la data di decorrenza, eventuali visure ecc.); ad esempio per gli immobili in comodato bisogna presentare il modello 69 se il contratto è verbale oppure l'atto di comodato registrato con il relativo modello F23.

Sono Infine esenti dall' IMU anche i fabbricati rurali strumentali per i quali l’aliquota massima della TASI non può superare il limite dell’1 per mille senza possibilità per il comune di aumentarlo dello 0,8 per mille come per le abitazioni.
Sono esentati dal versamento IMU anche gli immobili invenduti dalle imprese edili per i quali il Comune può applicare un'aliquota TASI dell'1 per mille che il Comune può variare da zero fino al 2,5 per mille.