Mercoledi 17 Dicembre 2014 17:14Articolo letto: 4092 volte   

Prorogato il versamento dell'IMU per i terreni agricoli degli ex “comuni montani“ che prima erano esenti.
IMU terreni agricoli montani: in Gazzetta il decreto di proroga

Con il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 185 del 16/12/2014, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 291 del 16 dicembre 2014, il pagamento in un’unica soluzione dell'IMU dovuta per il 2014 sui terreni agricoli ubicati negli ex comuni montani (che prima erano esenti) è stato prorogato dal 16 dicembre 2014 al 26 gennaio 2015.

In precedenza i terreni ubicati in aree montane o collinari erano esenti dall’IMU, ai sensi dell' articolo 7, comma 1, lettera h), del decreto legislativo n. 504 del 30/12/1992, ma il recente D.M. 28/11/2014 (previsto dall’art. 22, comma 2 del D.L. 66/2014) ha ridefinito le regole, dando una pesante sforbiciata all’elenco dei comuni montani da considerare esenti.

In base alle nuove regole infatti, l’esenzione totale dall’IMU per tali terreni è prevista per i soli Comuni con altitudine superiore ai 600 metri sul livello del mare mentre, per un altitudine compresa fra 281 e 600 metri l’esclusione è limitata ai terreni posseduti direttamente da coltivatori diretti e da imprenditori agricoli professionali.

Ecco perché molti comuni montani, esenti ai fini IMU, da novembre di quest'anno sono diventati “ex montani”.

 

Il decreto di proroga, annunciato alcuni giorni fa, è arrivato in Gazzetta il giorno stesso della scadenza (il 16 dicembre) con efficacia immediata, ed almeno questo pagamento, per molti proprietari del tutto inaspettato, potrà essere effettuato dopo le festività.

 

Ecco il testo del decreto di proroga:

 

DECRETO-LEGGE 16 dicembre 2014, n. 185

Disposizioni urgenti in materia di proroga dei termini di pagamento IMU per i terreni agricoli montani e di interventi di regolazione contabile di fine esercizio finanziario.

(GU Serie Generale n.291 del 16/12/2014)

 

NOTA BENE: entrata in vigore del provvedimento: 16/12/2014.

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Considerata la straordinaria necessità ed urgenza di adottare disposizioni in materia di proroga dei termini di pagamento IMU per i terreni agricoli montani e di interventi di regolazione contabile di fine esercizio finanziario;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 12 dicembre 2014;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro dell'economia e delle finanze, del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

 

Emana il seguente decreto-legge:

Art. 1

 

Proroga del termine di pagamento dei terreni agricoli montani a seguito della revisione di cui al decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66

 

1. Il termine per il versamento dell'imposta municipale propria (IMU), relativa al 2014, dovuta a seguito dell'approvazione del decreto interministeriale (D.M. 28/11/2014 N.D.R.) di cui al comma 2 dell'articolo 22 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, è prorogato al 26 gennaio 2015.

Nei comuni nei quali i terreni agricoli non sono più oggetto dell'esenzione, anche parziale, prevista dall'articolo 7, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, l'imposta è determinata per l'anno 2014 tenendo conto dell'aliquota di base fissata dall' articolo 13, comma 6, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, a meno che in detti comuni non siano state approvate per i terreni agricoli specifiche aliquote.

 2. I Comuni, in deroga all'articolo 175 del Testo unico degli enti locali, approvato con il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, accertano convenzionalmente gli importi, a titolo di maggior gettito IMU, risultanti dal decreto interministeriale di cui al citato articolo 22 del decreto-legge n. 66 del 2014, sul bilancio 2014, a fronte della riduzione corrispondente dell'assegnazione dal Fondo di solidarietà comunale. I comuni interessati dalla compensazione di cui all'ultimo periodo del medesimo articolo 22, in deroga all'articolo 175 del citato Testo unico degli enti locali, accertano la relativa entrata quale integrazione del Fondo di solidarietà comunale per il medesimo esercizio 2014.