Martedi 2 Aprile 2013 01:10Articolo letto: 16107 volte   

Pubblicata dal Ministero delle Finanze la circolare n. 5/DF del 28 marzo 2013.
IMU: le novità della legge di stabilità 2013

La circolare chiarisce alcuni aspetti correlati principalmente agli effetti della legge di stabilità 2013 (L. 228/2013) con particolare riguardo alle norme che sono entrate in vigore da gennaio di quest'anno.

 

Quota per lo Stato e Quota per il Comune

Il comma 380 dell' articolo 1 della citata legge (lettera "a" e lettera "h") ha soppresso la riserva allo Stato della quota di IMU come inizialmente previsto dal comma 11 dell'art. 13 del D.L. 201/2011.

Questi significa che sarà più semplice compilare i modelli F24 per "quasi" tutti gli immobili, non dovendo più suddividere l'imposta in due codici tributo, uno per il Comune ed uno per lo Stato.

Il "quasi" sta ad indicare che comunque una complicazione resta ma solo per gli immobili del gruppo catastale "D",  ovvero gli immobili adibiti ad uso produttivo.

La lettera "f" del citato comma 380 stabilisce infatti che il gettito derivante dagli immobili del gruppo "D", calcolato ad aliquota base del 7,6 per mille, vada interamente allo Stato.

Al Comune andrà la parte di imposta eccedente il 7,6 per mille nel caso in cui il Comune stesso abbia deliberato per tali immobili un'aliquota più alta.

Ne consegue che per i fabbricati del gruppo "D" il Comune potrà deliberare soltanto degli aumenti di aliquota (fino al 3 per mille in più), al fine di percepire la quota a lui spettante, e non potrà più stabilire delle riduzioni come avveniva nel 2012, quando la quota era ripartita tra Comune e Stato.

Inoltre, limitatamente agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, non sono più applicabili le precedenti disposizioni previste dall’art. 13 del D. L. n. 201 del 2011 che consentono ai comuni manovre agevolative, ovvero:

• il comma 9, il quale prevede che i comuni possono ridurre l’aliquota di base fino allo 0,4 per cento nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell’art. 43 del testo unico di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, ovvero per gli immobili posseduti dai soggetti passivi dell’imposta sul reddito delle società, ovvero per quelli locati;

• il comma 9-bis, in base al quale i comuni possono ridurre l’aliquota di base fino allo 0,38 per cento per i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, e comunque per un periodo non superiore a tre anni dall’ultimazione dei lavori.

 

NOTA: abbiamo aggiornato il calcolatore IMU perchè elabori automaticamente il prospetto per i fabbricati del gruppo "D" effettuando la corretta ripartizione in base all'aliquota indicata.

 

 

Fabbricati Rurali ad Uso Strumentale

La circolare chiarisce anche il "cortocircuito" normativo introdotto dalla lettera "f" del comma 380 che, come detto, riserva allo stato il 7,6 per mille del gettito degli immobili del gruppo "D".

Poiché anche i fabbricati rurali ad uso strumentale per l'agricoltura, che beneficiano di un'aliquota agevolata del 2 per mille, appartengono a tale gruppo (categoria D/10) sembrava inizialmente che anche per essi l'aliquota dovesse allinearsi a quella degli altri fabbricato del gruppo "D", ovvero il 7,6 per mille.

La circolare pone rimedio a questo impasse stabilendo che l'aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale resta sempre pari al 2 per mille, e che l'unica differenza rispetto a prima consiste nel fatto che dal 2013 il gettito di tali fabbricati confluirà interamente allo Stato anziché al Comune.

Viene chiarito inoltre che l'aumento sino a 0,3 punti percentuali si applica esclusivamente all'aliquota del 7,6 per mille e non ai fabbricati rurali strumentali.

Come diretta conseguenza di queste modifiche normative e dei relativi chiarimenti, la facoltà dei Comuni di ridurre l'aliquota agevolta per i fabbricati della categoria D/10 dal 2 per mille all' 1 per mille (come previsto dal comma 8 dell'art. 13 del D.L. 201/2011) risulta ormai incompatibile con le nuove norme della legge di stabilità.

L'unico effetto sui fabbricati rurali delle nuove norme contenute nella legge di stabilità 2013 è pertanto quello di riservare allo Stato il gettito IMU con aliquota del 2 per mille.

 

Scarica il testo completo della circolare 5/DF.