Venerdi 10 Maggio 2013 19:31Articolo letto: 43335 volte   

Estratto della circolare N. 13/E del 9 maggio 20913.
IMU e Immobili inagibili: i chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate

Domanda

Nella Circolare n. 5/E del 2013, al par. 2.6, è stato chiarito come per gli immobili inagibili per i quali siano rispettate tutte le prescrizioni di cui all’art. 13, comma 3, lett. b), del DL n. 201 del 2011, sia dovuta solamente l’IMU. Si chiedono chiarimenti circa le modalità di compilazione della dichiarazione modello 730 2013 e UNICO Persone fisiche 2013 per l’ipotesi in cui un immobile sia inagibile per l’intero periodo di imposta.

 

Risposta

Si premette che con Circolare n. 5/E del 2013, cui si rinvia per gli opportuni approfondimenti, sono stati dati chiarimenti in merito agli effetti sull’IRPEF derivanti dall’applicazione dell’IMU.

Al par. 2.6 della citata circolare è stato chiarito che per gli immobili inagibili, per i quali siano rispettate tutte le prescrizioni di cui all’art. 13, comma 3, lett. b), del DL n. 201 del 2011, è dovuta solamente l’IMU. Infatti, anche se nel caso in esame l’IMU è dovuta in misura ridotta (la base imponibile è pari al 50%), l’immobile non può comunque essere considerato “esente” da IMU e, quindi, opera l’effetto di sostituzione.
Nella medesima circolare, al par. 1.1 è stato anche specificato che il contribuente è tenuto a indicare nei modello 730 2013 o nel modello UNICO persone fisiche 2013 i dati relativi ai terreni e fabbricati posseduti, compresi quelli i cui redditi sono sostituiti dall’IMU. La circostanza che non sia dovuta l’IRPEF, infatti, non implica anche che il reddito non possa eventualmente assumere rilievo per l’accesso a prestazioni previdenziali e assistenziali.
Per quanto riguarda le modalità di compilazione della dichiarazione dei redditi, modello 730 2013 o UNICO Persone fisiche 2013, il contribuente è tenuto ad indicare nel quadro dei redditi dei fabbricati (quadro B o RB) i dati relativi all’immobile non locato (rendita catastale, percentuale di possesso, periodo di possesso e utilizzo), anche se sul reddito fondiario non è dovuta l’IRPEF, né le relative addizionali.

Nel caso in esame, di immobili inagibili per i quali siano rispettate tutte le prescrizioni di cui all’art. 13, comma 3, lett. b), del DL n. 201 del 2011, dovrà essere indicato nel quadro B o RB - nel rigo in cui sono riportati i dati dell’immobile inagibile oggetto del quesito - nella colonna 2 ‘Utilizzo’ il codice residuale ‘9’. Il reddito fondiario dell’immobile sarà indicato in un apposito rigo del prospetto di liquidazione del modello 730-3 (sezione ‘altri dati’, rigo 147 ‘redditi fondiari non imponibili'), compilato a cura del soggetto che presta assistenza fiscale, o del quadro RN del modello UNICO PF 2013 (rigo RN50 ‘altri dati’, colonna 2 ‘redditi fondiari non imponibili').

Rimane fermo che se il contribuente possiede esclusivamente redditi fondiari relativi a beni non locati è esonerato dalla presentazione della dichiarazione dei redditi, come specificato al par. 3 della citata circolare n. 5/E del 2013 (si vedano anche i casi di esonero elencati nelle istruzioni per la compilazione dei modelli 730 2013 e UNICO PF 2013).
Si ricorda, inoltre, che si può anche modificare, con valenza ai fini IRPEF, la rendita catastale nei casi di inagibilità per accertato degrado fisico (immobili diroccati, pericolanti o fatiscenti) e per obsolescenza funzionale, strutturale e
tecnologica (non superabile con interventi di manutenzione) è possibile attivare una procedura catastale volta a far risultare la mancanza dei requisiti che determinano l’ordinaria destinazione del cespite immobiliare e, quindi, ad ottenere la variazione dell’accertamento catastale.

Tale procedura consiste nell’inoltro all’ufficio del Territorio (ex ufficio tecnico erariale), e dal 1° dicembre 2012, ai competenti uffici dell’Agenzia delle Entrate, di una denuncia di variazione, corredata dall’attestazione degli organi comunali o di eventuali ulteriori organi competenti, entro il 31 gennaio, con effetto per l’anno in cui la denuncia è stata prodotta e per gli anni successivi; ciò, naturalmente,  sempreché l’unità immobiliare non sia di fatto utilizzata. Si rinvia per ulteriori indicazioni sul punto all’Appendice ai modelli 730 2013 e UNICO PF 2013, alla voce “Immobili inagibili”.