Lunedi 2 Giugno 2014 19:15Articolo letto: 52460 volte   

Circolare n. 11E del 21-05-2014.
IMU e IRPEF 2014: i chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate

L'Agenzia delle Entrate risponde a diversi quesiti in materia fiscale, alcuni dei quali si riferiscono al rapporto tra IMU e IRPEF.

Come noto, l'IMU aveva sostituito l'IRPEF sugli immobili nonché tutte le addizionali sugli immobili non affittati.

Poiché l'IMU è stata abolita parzialmente solo per alcune tipologie di immobili ed era, per così dire, rientrata dalla finestra con la Mini-IMU di gennaio, sono sorti alcuni dubbi interpretativi su quando debba applicarsi tale sostituzione con riferimento all'anno di imposta 2013, da considerare nella prossima dichiarazione dei redditi 2014.

Nel primo quesito l'Agenzia precisa che la sostituzione dell'IRPEF con l'IMU relativamente al 2013 si applica in tutti i casi in cui  l'IMU (o la Mini-IMU) erano dovute nel 2013, anche se non versate perché inferiori al minimo o perché inferiori alla detrazione spettante.

Quindi non è rilevante aver pagato o meno l'IMU ma è sufficiente che si fosse tenuti al pagamento per non considerare nella prossima dichiarazione dei redditi l'immobile come imponibile ai fini IRPEF.

Nel secondo quesito l'Agenzia chiarisce quali immobili debbano essere considerati abitazione principale (prima casa) in relazione alla norma (comma 717 della legge di stabilità 2014) nella quale si stabilisce gli immobili non concessi in locazione e ubicati nello stesso comune della prima casa sono soggetti, oltre che all'IMU, al 50% ai fini IRPEF.

La risposta al quesito è che il concetto di "abitazione principale" è quello del TUIR (Testo Unico Imposte sui Redditi), ovvero quanto stabilito dall’art. 10, comma 3-bis che recita: "si intende quella nella quale la persona fisica, che la possiede a titolo di proprietà o altro diritto reale, o i suoi familiari dimorano abitualmente".

 

Ricordiamo infine che il 16 giugno scade il versamento dell' acconto IMU 2014. 

 

Di seguito l'estratto della circolare relativo ai quesito in materia di IMU e IRPEF:

 


 

Circolare n. 11/E del 21 maggio 2014

 

Questioni interpretative in materia di IRPEF prospettate dal Coordinamento Nazionale dei Centri di Assistenza Fiscale e da altri soggetti

 

Con la presente circolare si forniscono chiarimenti su varie questioni interpretative riguardanti gli oneri deducibili e detraibili, tra i quali le spese sanitarie, gli interessi passivi, le spese per gli interventi di recupero del patrimonio abitativo e per la riqualificazione energetica degli edifici, il bonus mobili, le altre detrazioni, nonché su altri quesiti riguardanti il rapporto tra IMU e IRPEF.

  

1.1 IMU-IRPEF – Applicazione dell’effetto di sostituzione per il 2013

 

D. Si chiede di conoscere l’applicazione per il 2013 dell’effetto di sostituzione IMU-IRPEF, alla luce delle modifiche normative che hanno riguardato il versamento dell’IMU dovuta per il medesimo anno.

 

R. In base agli articoli 8, comma 1, e 9, comma 9, del decreto legislativo n. 23 del 2011, l’IMU sostituisce l’IRPEF e le relative addizionali in relazione al reddito fondiario dei fabbricati non locati e dei terreni non affittati, per la componente dominicale (cfr. anche circolare n. 3/DF del 2012 e circolare n. 5/E del 2013 per approfondimenti).

Il Dipartimento delle finanze, sentita l’Agenzia delle entrate, ha ritenuto che per l’anno 2013 l’effetto di sostituzione IMU-IRPEF trova applicazione in tutte le ipotesi in cui è dovuta l’IMU, vale a dire nel caso di versamento della prima e/o seconda rata (o semestre) e della cosiddetta Mini IMU. Il Dipartimento delle finanze ha altresì ritenuto che l’effetto di sostituzione operi anche qualora l’IMU risulti giuridicamente dovuta, ma non sia stata versata, ad esempio per effetto del riconoscimento delle detrazioni o perché l’importo è inferiore al minimo da versare.

 

1.2 IMU-IRPEF – Immobili situati nel medesimo comune dell’abitazione principale

 

D. Il reddito degli immobili ad uso abitativo non locati situati nello stesso comune nel quale si trova l'immobile adibito ad abitazione principale, assoggettati all'imposta municipale propria, è rilevante a fini IRPEF per il 50%. Si chiede di chiarire la nozione di abitazione principale rilevante al riguardo.

 

R. L’art. 1, comma 717, della legge n. 147 del 2013 (legge di stabilità per il 2014) ha modificato le disposizioni degli articoli 8, comma 1, e 9, comma 9, terzo periodo, del decreto legislativo n. 23 del 2011 riguardanti il rapporto tra IMU e IRPEF, con effetto a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013 (cfr. comma 718).

A seguito delle modifiche l’articolo 8, comma 1, prevede che l’IMU sostituisce, per la componente immobiliare, l'IRPEF e le relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari relativi ai beni non locati (fabbricati non locati e terreni non affittati, per la componente dominicale) “fatto salvo quanto disposto nel successivo articolo 9, comma 9, terzo periodo.”.

Quest’ultima disposizione stabilisce che “… il reddito degli immobili ad uso abitativo non locati situati nello stesso comune nel quale si trova l'immobile adibito ad abitazione principale, assoggettati all'imposta municipale propria, concorre alla formazione della base imponibile dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali nella misura del cinquanta per cento.”.

In merito all’applicazione delle disposizioni richiamate, il Dipartimento delle finanze, sentita l’Agenzia delle entrate, ha ritenuto che per la definizione dell’abitazione principale il criterio da adottare è quello utilizzato nell’ambito della normativa in materia di imposte sui redditi ai fini della deduzione IRPEF di cui all’art. 10, comma 3-bis, del TUIR.

Ciò in quanto occorre considerare che la disposizione che prevede la tassazione del 50% del reddito dell’immobile riguarda la determinazione della base imponibile IRPEF e che, pertanto, appare coerente con tale premessa fare riferimento alle regole IRPEF.

Si ricorda che per abitazione principale in base all’art. 10, comma 3-bis, del TUIR “si intende quella nella quale la persona fisica, che la possiede a titolo di proprietà o altro diritto reale, o i suoi familiari dimorano abitualmente”.

Ad esempio, un contribuente che dimori abitualmente in un immobile detenuto a titolo di locazione e che, nello stesso comune, possieda a titolo di proprietà un’unità immobiliare ad uso abitativo non locata assoggettata all'IMU, non dovrà far concorrere il reddito di quest’ultima unità abitativa alla formazione della base imponibile dell'IRPEF e delle relative addizionali nella misura del 50%.

Diversamente, un contribuente che dimori abitualmente in un immobile posseduto a titolo di proprietà e che, nello stesso comune, possieda a titolo di proprietà un’unità immobiliare ad uso abitativo non locata assoggettata all'IMU, dovrà far concorrere il reddito di quest’ultima unità abitativa alla formazione della base imponibile dell'IRPEF e delle relative addizionali nella misura del 50%.

Si precisa che la disposizione in esame si applica anche nell’ipotesi in cui un contribuente abbia la propria dimora abituale in un fabbricato rurale abitativo posseduto a titolo di proprietà o di altro diritto reale, e che possegga, nello stesso comune, un’altra unità immobiliare ad uso abitativo non locata assoggettata all'IMU.

 

Testo completo della circolare.