Martedi 10 Novembre 2015 22:15Articolo letto: 5019 volte   

Abbandonato il progetto di unificazione di IMU e TASI nella Local Tax ecco le principali novità della legge di stabilità.
IMU 2016: esenzioni per imbullonati e terreni agricoli

Imbullonati e Immobili Industriali

La principale novità prevista nella legge di stabilità riguarda l’esenzione dell’imposta municipale sui cosiddetti "imbullonati", ossia i macchinari utilizzati dalle aziende per le attività produttive che sono ancorati al suolo o ai capannoni, ai quali è assegnata una categoria ed una rendita catastale ben precisa, proprio come nel caso degli immobili.

E' prevista inoltre una revisione del metodo di calcolo della rendita catastale per gli immobili industriali del gruppo D appartenenti alle categorie D1 e D7 (opifici e immobili per le attività industriali).

L'agevolazione consiste nell'esclusione dei macchinari, delle attrezzature e di altri impianti funzionali allo specifico processo produttivo dalla valutazione catastale, mentre saranno considerati rilevanti il suolo, le costruzioni ed i soli impianti che accrescono la qualità e l'utilità dell'immobile, a prescindere dall'attività produttiva svolta.

Le imprese proprietarie potranno presentare la domanda di variazione della rendita catastale entro il 15 giugno 2016, con effetto retroattivo a partire dal 1° gennaio 2016.

 

Terreni Agricoli

Per quanto riguarda i terreni agricoli il decreto prevede l'esenzione nei seguenti casi:

1) terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 del Dlgs 99/2004, iscritti nella previdenza agricola (CD e IAP), indipendentemente dalla loro ubicazione,

2) terreni agricoli ubicati nelle isole minori.

3) terreni a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile (già esenti in virtù dell'art. 1, c.4 del DL 4/2015).

E' previsto inoltre un "recupero IRPEF" a fronte dell'esenzione IMU dei terreni agricoli in base al quale i redditi dominicali derivanti dai terreni saranno considerati imponibili ai fini IRPEF.

In virtù di queste esenzioni saranno abrogate le norme che prevedevano per terreni posseduti e condotti da CD e IAP il moltiplicatore ridotto di 75 (anziché 135), usato come moltiplicatore nel calcolo del reddito dominicale, nonché i commi da 1 a 9-bis dell'art. 1 del DL 4/2015 che stabilivano l'esenzione dall'IMU  per i terreni montani e parzialmente montani.

 

Esenzioni TASI

Sul fronte TASI sembra confermata l'esenzione per la prima casa che però non riguarderà le cosiddette abitazioni di pregio (cat. A/1, A/8 e A/9).

L'esenzione si estende anche agli inquilini che hanno la residenza nell'immobile preso in affitto )ricordiamo che la TASI può essere posta a carico dei conduttori in misura variabile tra il 10 e il 30%).

In ogni caso, anche per il 2016, si dovrà continuare a versare le imposte separatamente, con moduli e bollettini diversi, indicando per ciascuna gli specifici codici tributo previsti dall'agenzia delle entrate (leggi qui per approfondire).