Martedi 14 Gennaio 2014 11:55Articolo letto: 6161 volte   

Mini-IMU: i chiarimenti del Ministero

Riportiamo un documento pubblicato dal Ministero delle Finanze in data il 13 gennaio 2014 contenente alcune domande e risposte relative al versamento della cosiddetta mini-imu previsto per il 24 gennaio.

In sintesi il documento fornisce alcuni utili chiarimenti su:

- codici tributo, confermando quanto già anticipato nell’articolo pubblicato.
- importi minimi al di sotto dei quali non è dovuto alcun versamento
- compilazione del modello F24
- calcolo mini-imu per il personale delle Forze Armate ecc.
- calcolo mini-imu per i terreni agricoli non posseduti e condotti da agricoltori professionali

 


 

MINISTERO dell’ ECOMOMIA e DELLE FINANZE

 

Risposte alle domande formulate per la corretta applicazione della cosiddetta Mini IMU di cui all’art. 1, del D. L. n. 133 del 2013 il cui termine di versamento è stato fissato al 24 gennaio 2014 dal comma 680 dell’art. 1 della legge di stabilità per l’anno 2014

 

 

1)   Quali codici tributo devono essere utilizzati per il versamento della Mini IMU? Quelli già previsti  e utilizzati negli anni 2012 e 2013 relativi al comune a seconda della tipologia di immobile?

 

Si, devono essere usati gli stessi codici tributo già esistenti.

 

2)   Quali sono le regole applicabili in relazione ai versamenti minimi?

 

Per  i  versamenti  minimi  valgono  le  regole  ordinarie,  vale  a  dire  si  applica  l’art.  25  della legge        n.  289  del  2002  che  prevede  l’importo  minimo  di  12  euro  o  il  diverso  importo previsto dal regolamento del comune.

 

3)  L’importo   minimo   deve   intendersi   riferito   all’importo   complessivamente   dovuto, determinato  cioè  in  riferimento  a  tutti  gli  immobili  situati  nell’ambito  dello  stesso comune?

 

Tale importo deve intendersi riferito all’imposta complessivamente dovuta con riferimento

a  tutti  gli  immobili  situati  nello  stesso  comune, come  espressamente  previsto  dalle  linee guida al regolamento IMU pubblicate sul sito del Dipartimento.

 

4)  In  tema  di  limite  minimo  per  la  riscossione  coattiva,  qual  è  l’importo  che  va  preso  a riferimento? Non  esiste alcun  importo  che può essere preso  in  considerazione o  vale il precedente limite di € 16,53 previsto dall’art. 1 del D.P.R. n. 129 del 1999?

 

L’importo di euro 16,53 scaturisce da una disposizione che è stata superata dal D. L. n. 16

del 2012 e, pertanto, si ritiene che la modifica operata dall’art. 1, comma 736, della legge

di  stabilità  per  l’anno  2014  non  abbia  l’effetto  di  far  “rivivere”  la  disposizione  superata. Conseguentemente, essendo venuto a mancare il limite di 30 euro fissato dal D. L. n. 16 del

2012,non  esiste  per  i  tributi  locali  un  importo  minimo  per  la  riscossione  coattiva,  fatto salvo, ovviamente, il rispetto del limite minimo di 12 euro per i versamenti spontanei.

 

5)   Modalità di compilazione F24:

a.   Caselle acconto/saldo: vanno compilate e in tal caso occorre barrare la casella saldo?

Occorre barrare solo la casella relativa al saldo.

 

b.   Casella Rateazione – va compilata e in tal caso come? (dovrà essere indicato

01/01?)

Il campo “rateazione” deve essere compilato con il valore “0101” per i pagamenti eseguiti con il codice tributo 3912 (abitazione principale). Per gli altri pagamenti, il campo non deve essere compilato.

 

c.   Casella detrazione: va compilata pur essendo ininfluente ai fini del calcolo?

La  casella  deve  essere  compilata  e  occorre  indicare  l’importo  effettivo  della  detrazione

2013, che può essere stata aumentata dal comune, compresa la maggiorazione.

 

 

d.   Casella numero immobili: va compilata normalmente?

La casella immobili deve essere regolarmente compilata.

 

 

6)  Come deve essere effettuato il   calcolo della Mini IMU   per gli immobili appartenente a personale in servizio alle forze armate, ecc.  per i quali non è stato richiesto il versamento della sola seconda rata?

 

Per il  personale appartenente alle forze armate e agli altri soggetti di cui all’art. 2, comma

5, del D. L. n. 102 del 2013, il procedimento di calcolo dell’IMU 2013 è il seguente:

  • Prima rata dovuta e versata sulla base del 50% dell’importo pagato nel 2012;
  • Seconda rata non dovuta, poiché a partire dal 1° luglio 2013 tali immobili sono stati equiparati all’abitazione principale;
  • L’eventuale Mini IMU deve essere calcolata solo sulla differenza tra l’IMU calcolata con aliquote e detrazione 2013 rapportata al semestre luglio - dicembre 2013 e l’IMU calcolata con  aliquote e detrazione di base, corrispondente allo stesso semestre;
  • L’eventuale conguaglio sulla prima rata nel caso di variazione delle aliquote 2013.

 

 

7) Come  viene  calcolata  la  Mini  -  IMU  in  riferimento  ai  terreni  agricoli  non  posseduti  e condotti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali per i quali non è stata versata la prima rata 2013?

Per  quanto  riguarda  i  terreni  agricoli  non  posseduti  e  condotti  da  coltivatori  diretti  e

imprenditori agricoli professionali il relativo versamento non può essere considerato Mini IMU, poiché si tratta dell’ordinario versamento concernente la seconda rata e il saldo della prima.

Per questa fattispecie il procedimento di calcolo dell’IMU 2013 è il seguente:

  • Prima rata non dovuta, equivalente al 50% dell’importo pagato nel 2012;
  • Seconda rata dovuta + saldo sulla prima rata. Tale importo si ottiene calcolando  la differenza tra l’imposta annuale 2013  e la prima rata non versata.

Si ricorda che il comma 728 dell’art. 1 della legge di stabilità per l’anno 2014 prevede che,

in  caso  di  insufficiente  versamento  della  seconda  rata  2013,  la  differenza  può  essere versata entro il 16 giugno 2014, senza sanzioni e interessi.